PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
      2. Ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi è garantito il diritto all'istruzione per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.
(Risorse destinate all'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri).

      1. Il Ministero della pubblica istruzione destina all'aggiornamento del personale docente delle scuole statali sulle tematiche di cui alla presente legge, con particolare riguardo all'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale, nell'ambito della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 3.
(Istituzione della figura professionale del mediatore linguistico culturale).

      1. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui all'articolo 1, comma 2, è

 

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istituita la figura professionale del mediatore linguistico culturale, di seguito denominato «mediatore». Esso svolge le seguenti funzioni:

          a) provvede all'accoglienza e all'inserimento degli studenti stranieri nelle classi della scuola dell'obbligo al fine di fornire ai docenti un adeguato supporto;

          b) favorisce il rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie svolgendo, in collaborazione con i docenti e, in ogni caso, con il loro apporto, funzioni di orientamento in ordine alle attività educative e didattiche e al tutorato degli studenti;

          c) supporta la comunicazione tra studenti e docenti e tra docenti e famiglie, nonché la comprensione dei linguaggi disciplinari e il consolidamento degli apprendimenti;

          d) promuove la valorizzazione della lingua e della cultura di origine degli studenti;

          e) propone progetti di educazione interculturale;

          f) partecipa alle attività extrascolastiche per gli studenti al fine di integrare e di estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione della scuola;

          g) collabora agli scambi culturali ai sensi dell'articolo 394 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

      2. Il mediatore opera nelle istituzioni scolastiche nelle quali si realizza il diritto all'istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.
(Dotazioni organiche).

      1. Le dotazioni organiche relative ai mediatori sono determinate, su base provinciale, dal dirigente dell'ufficio scolastico

 

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provinciale, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme della presente legge, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del decreto annualmente predisposto relativo alle dotazioni organiche del personale delle scuole di ogni ordine e grado.
      2. La determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti. Essa deve altresì tenere conto dell'età e della provenienza degli studenti stranieri e delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazione a situazioni locali, delle esigenze particolari presenti nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.

Art. 5.
(Assegnazione dei mediatori).

      1. Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei mediatori alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali.
      2. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità della didattica sono assicurati anche attraverso la permanenza dei mediatori nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
      3. Il mediatore partecipa a pieno titolo agli organi collegiali della scuola ovvero al collegio dei docenti e ai consigli di classe.
      4. Al fine di ampliare e di razionalizzare il ruolo del mediatore, le istituzioni

 

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scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi in rete.

Art. 6.
(Orario di lavoro e retribuzione).

      1. L'orario di servizio e la retribuzione del mediatore sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Formazione).

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, corsi di specializzazione di mediazione linguistica culturale, stabilendo i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei corsi medesimi.
      2. Per l'istituzione dei corsi di cui al comma 1 le università possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni con comprovata esperienza nell'ambito della mediazione linguistica culturale.

Art. 8.
(Requisiti di accesso e modalità concorsuali).

      1. L'assunzione del personale addetto alla mediazione linguistica culturale in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 7 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

 

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      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati:

          a) i requisiti generali di accesso alla professione di mediatore e la relativa documentazione;

          b) i contenuti dei bandi di concorso e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

          c) le procedure di reclutamento tramite appositi elenchi degli idonei alle procedure concorsuali;

          d) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

      3. Costituisce titolo preferenziale il possesso di un titolo di studio di livello universitario conseguito all'estero.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, determinato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.